C’è un momento in cui il dibattito giuridico smette di essere confronto tra tesi e diventa costruzione mediatica di una verità preconfezionata. È ciò che accade quando, da un lato, vi è un atto depositato davanti al GIP con eccezioni, richieste istruttorie e argomenti normativi e, dall’altro, una sequenza di interventi pubblici che provano a trasformare una questione controversa in una conclusione già scritta.
Il punto non è negare il diritto di critica. Il punto è un altro: se si afferma che sarà il GIP a decidere sull’ammissibilità dell’opposizione, allora non si può, nello stesso tempo,presentare nello spazio mediatico la tesi dell’inammissibilità come se fosse già il naturale esito della vicenda.
La Fondazione Jdentità Bianconera, invece, ha fatto ciò che il diritto richiede a chi sostiene una tesi: ha depositato atti, ha articolato una legittimazione, ha indicato norme, ha chiesto indagini suppletive. Il resto appartiene più alla polemica pubblica che al rigore del contraddittorio processuale.
1. Il deposito nel procedimento San Siro non “prova tutto”, ma smentisce la tesi dell’improvvisazione.
Nessuno sostiene seriamente che il semplice deposito di una dichiarazione di persona offesa in altro procedimento basti, da solo, a dimostrare in via definitiva la legittimazione ex artt. 90 e 91 c.p.p..
Ma questo non è mai stato il punto.
Il punto è che la Fondazione, il 10 giugno 2026, aveva già depositato presso la Procura della Repubblica di Milano una dichiarazione di persona offesa nel procedimento relativo alla vicenda San Siro. Questo fatto documentale non rende automaticamente fondata la tesi della Fondazione; rende però infondata la narrazione secondo cui la stessa sarebbe comparsa solo oggi, in modo improvvisato od opportunistico.
Gli atti dimostrano l’esatto contrario: la Fondazione aveva già assunto, in tempi non sospetti, una precisa iniziativa processuale su un’altra vicenda ritenuta lesiva della correttezza del sistema. Senza contare che il Tar Lombardia, accogliendo un’istanza della Fondazione Jedentità Bianconera volta ad anticipare l’udienza nella quale discutere ed impugnare il diniego della FIGC all’acquisizione della documentazione richiesta, non aveva sollevato alcuna eccezione sulla legittimazione della Fondazione stessa.
2. I procedimenti sono diversi, ma i beni giuridici fatti valere hanno un nucleo comune.
Si potrebbe obiettare che un conto è una procedura amministrativa e un conto è la frode sportiva.
L’osservazione è pertinente solo in parte.
Nel procedimento sulla vendita di San Siro, la Fondazione dichiara di voler tutelare “i medesimi interessi, alla correttezza sportiva e alla leale concorrenza” e afferma che l’operazione contestata avrebbe determinato “un’illecita alterazione della parità di trattamento dovuta a tutte le squadre di calcio professionistico italiane”, oltre a una lesione degli interessi dei tifosi.
Nel procedimento sulle interferenze arbitrali, la Fondazione sostiene che la frode sportiva lede direttamente “l’interesse alla regolarità e trasparenza delle competizioni calcistiche, alla parità di trattamento tra i club partecipanti e alla tutela dei diritti della tifoseria”.
I fascicoli, dunque, sono differenti; il filo logico, però, è continuo. La Fondazione rivendica da tempo un proprio interesse collettivo e statutario alla tutela della legalità, della correttezza sportiva, della parità competitiva e dei diritti dei tifosi.
3. Sull’art. 91 c.p.p. esistono due tesi, e quella della Fondazione è stata formalmente argomentata.
La critica ripropone il medesimo rilievo: l’art. 91 c.p.p. richiederebbe un riconoscimento “in forza di legge” che non potrebbe ricavarsi dal solo Statuto.
Ma anche qui occorre precisare.
La Fondazione non si limita a invocare il proprio Statuto in astratto. Nell’opposizione all’archiviazione sostiene espressamente che, anteriormente ai fatti, essa aveva richiesto, “in forza di legge (D.Lgs. 117/2017, art. 5, lett. v e w)”, il riconoscimento delle finalità di tutela degli interessi lesi, richiamando la promozione della cultura della legalità e la promozione e tutela dei diritti sociali.
Si potrà condividere o contestare questa costruzione. Ma non la si può liquidare come inesistente o irrilevante. È una tesi giuridica vera, strutturata, formalizzata in un atto giudiziario e sorretta da un preciso impianto argomentativo.
Sul piano documentale, inoltre, la Fondazione continua a qualificarsi come associazione no profit, costituita sulla base delle disposizioni del Codice del Terzo settore (a cui si ispira per Statuto) e delle norme codicistiche, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L’opposizione all’archiviazione è uno strumento dell’ordinamento, non un’invasione di campo.
La Fondazione ha depositato un’opposizione ex art. 410 c.p.p. chiedendo:
• il rigetto della richiesta di archiviazione;
• la fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
• lo svolgimento di indagini suppletive, specificamente indicate.
Il comunicato del 30 luglio 2026 spiega in modo coerente che l’obiettivo è ottenere una “verifica completa, organica e imparziale” degli elementi emersi, specie a fronte del riconoscimento della “sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati”.
Questa non è una forzatura. È esattamente l’utilizzo di uno strumento previsto dal codice per contestare una richiesta di archiviazione ritenuta infondata in fatto e in diritto.
5. La differenza tra azione personale e azione di ente.
Un ulteriore aspetto merita di essere sottolineato.
La Fondazione agisce, per propria qualificazione documentale, come ente senza scopo di lucro, portatore di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nella dichiarazione di persona offesa relativa al procedimento sulla turbativa d’asta per la vendita di San Siro essa si definisce “Associazione no profit” e richiama il proprio statuto come fondamento della rappresentanza delle istanze della tifoseria juventina “nel pieno rispetto della legalità e delle norme costituzionali, nonché dei valori di sportività e correttezza”.
Perciò, sul piano pubblico, la differenza tra una lite personale e l’azione di un ente collettivo non può essere banalizzata. La struttura giuridica della Fondazione, per come emerge dagli atti prodotti, conferma che la sua iniziativa viene presentata come espressione di una funzione associativa e non di un interesse patrimoniale individuale.
Per la stessa ragione, il confronto pubblico dovrebbe restare sul terreno delle tesi giuridiche e degli atti depositati, non deragliare verso rappresentazioni riduttive o personalistiche dell’iniziativa processuale.
6. Nel diritto non esistono oracoli da social: la sede della decisione resta il giudice.
C’è poi un punto conclusivo che merita di essere detto con chiarezza.
L’ennesimo intervento critico afferma che “sarà il GIP a stabilire se l’opposizione sia ammissibile”. Questa affermazione, di per sé, dovrebbe bastare a chiudere ogni pretesa di trasformare il dibattito pubblico in una sentenza anticipata.
Nel diritto, infatti, una questione controversa resta tale finché non viene risolta dall’autorità competente. E qui la stessa tesi avversa riconosce che il primo profilo sul quale il GIP sarà chiamato a pronunciarsi riguarda proprio “l’ammissibilità stessa dell’opposizione sotto il profilo della legittimazione processuale”.
Ma vi è di più. Anche sul piano strettamente tecnico, la giurisprudenza di legittimità non offre una risposta cristallizzata e uniforme sulla questione della legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi nei procedimenti penali. È ben noto agli addetti ai lavori che su profili analoghi — la portata dell’art. 91 c.p.p., i criteri di identificazione del danno collettivo risarcibile, la nozione di “legge” ai fini del riconoscimento della legittimazione — esistono orientamenti non sempre sovrapponibili tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione, tanto da rendere in astratto ipotizzabile, per tali questioni, un intervento delle Sezioni Unite chiamato a ricomporre il quadro interpretativo.
Questo non è un argomento a favore della Fondazione in senso tecnico. È invece la dimostrazione concreta che, dove la giurisprudenza stessa conosce tensioni e contrasti, è singolare pretendere di risolvere in via definitiva la questione con un intervento pubblico extraprocessuale.
La massima attribuita a Giolitti — “la legge per gli amici si interpreta, per i nemici si applica” — non è qui richiamata come argomento giuridico, ma come monito politico-culturale: descrive il rischio di ogni dibattito pubblico deformato da appartenenze e simpatie. La Fondazione ha scelto la strada opposta: depositare atti, articolare argomenti, chiedere al giudice di pronunciarsi.
Se davvero si vuole fare informazione giuridica, occorre rispettare anzitutto il metodo del diritto:
• i problemi interpretativi si discutono negli atti;
• i contrasti si misurano sulle fonti;
• le ammissibilità si decidono nei provvedimenti;
• e la differenza tra divulgazione e pressione mediatica si vede proprio da questo: la prima spiega che decide il giudice, la seconda prova a far credere di aver già deciso lei.
Per questo, il problema non è che venga sostenuta una tesi contraria a quella della Fondazione. Il problema nasce quando quella tesi contraria, pur presentata come semplice divulgazione, tende a essere veicolata pubblicamente come conclusione già evidente, mentre la decisione appartiene ancora al giudice.
In questo senso, l’uso di un social come X può essere legittimo per informare, commentare o divulgare. Ma quando la forma della divulgazione finisce per sovrapporsi alla pretesa di chiudere in anticipo una questione aperta, il rischio non è più il semplice dissenso interpretativo: è la sostituzione del contraddittorio processuale con la rappresentazione mediatica.
Conclusione: meno teatro della neutralità, più chiarezza sulle posizioni.
Alla fine, la questione è più semplice di quanto la polemica pubblica voglia far apparire.
La Fondazione ha una tesi. L’ha scritta in un atto processuale, l’ha firmata, l’ha depositata e la farà valutare al Giudice. Chi la contesta ha naturalmente pieno diritto di farlo. Ma allora lo faccia fino in fondo, senza rifugiarsi nella posa della mera neutralità tecnica mentre, sul piano mediatico, costruisce un racconto volto a delegittimare in anticipo la controparte.
Perché il punto, ormai, non è più soltanto se l’opposizione sarà ritenuta ammissibile. Il punto è se si voglia davvero discutere di diritto, oppure usare il linguaggio del diritto come schermo retorico per una battaglia pubblica già orientata.
La differenza è netta.
Gli atti processuali mirano ad ottenere una decisione.
I post vogliono creare una percezione.
E quando la percezione pretende di sostituirsi alla decisione, la maschera della semplice divulgazione cade da sola.
La forma può anche restare garbata. La sostanza, però, va detta con fermezza: chi vuole apparire come osservatore neutrale dovrebbe evitare di comportarsi da protagonista polemico. In caso contrario, non siamo più nel terreno dell’analisi, siamo in quello della rappresentazione mediatica.
E a quel punto, il velo cade.
Michele Patrisso


