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Segnalazione condotta contraria all’Art. 26 CGS durante Cremonese-Inter

Logo JB Identità Bianconera – simbolo della Fondazione JB per i tifosi Juventus

La Fondazione da noi assistita e rappresentata, e della quale facciamo orgogliosamente parte, è nata con l’obiettivo di assicurare la tutela e la rappresentanza degli associati in quanto sportivi e tifosi juventini, considerando tale appartenenza calcistica alla stregua di elemento identitario da valorizzare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali, delle norme di legge e di pubblica sicurezza, nonché nel pieno rispetto del dialogo con le Istituzioni, come stabilito dall’art. 3.2 del nostro Statuto.
Riteniamo, pertanto, opportuno portare alla Sua attenzione quanto segue
SINTESI DEI FATTI AVVENUTI
Durante l’evento sportivo Cremonese/Inter, disputatosi domenica 01.02.2026 dalle ore 18.00 in avanti, il calciatore della Unione Sportiva Cremonese, il portiere sig. Emil Audero, è stato colpito da un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi della FC Internazionale.
Il portiere sig. Audero è rimasto a terra qualche minuto ed ha riportato una lesione alla gamba ed all’orecchio destro. Tale situazione ha richiesto la sospensione della partita per circa tre minuti e in quel contesto vari giocatori della squadra ospite si sono recati presso il settore ove erano ospitati i tifosi della FC Internazionale per placarli e dissuaderli dal lancio di ulteriori oggetti.
L’episodio in questione si è verificato al minuto 4° del secondo tempo della suddetta partita ed è stato ripreso, documentato e commentato da varie note testate giornalistiche come risulta dai video pubblicati sulla piattaforma Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=5XX7bJXYRCE
https://www.youtube.com/shorts/BeQzuVPbxos
Tale fatto è stato così descritto nelle pagelle del noto sito di Eurosport: “Emil AUDERO 5 – Freddato da Lautaro, ma non ha colpe. Male invece sulla rete di Zielinski: non si aspetta il tiro da fuori e viene sorpreso. Colpito da un petardo piovuto dal settore ospiti nella ripresa.” Si rammenta che la tifoseria dell’Inter non è nuova alla cronaca per i noti fatti di violenza e di infiltrazioni della criminalità organizzata che ha portato la Società milanese ad essere sottoposta a procedimento di prevenzione da parte della Procura di Milano.
*
LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL CGS
Le norme del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente inquadrano l’episodio oggetto del presente atto in diverse norme. Alla fattispecie in esame risulta applicabile l’art. 10 del CGS, ai sensi del quale: “Art. 10 Sanzione della perdita della gara”

  1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, comma 1.
  2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c), d).
    Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f).
  3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
  4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
  5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
    a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
    b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
    c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
    d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.
  6. …omissis…”
    La predetta norma è applicabile, giacché se è vero che la partita è proseguita è pur vero che il sig. Emil Audero è stato menomato fisicamente e ne è stato ridotto il potenziale atletico. Difatti non è ipotizzabile che la sanzione sia rimessa alla volontà della vittima che, nel caso, potrebbe non essere pienamente cosciente delle proprie condizioni di salute e dell’entità delle lesioni riportate o, peggio, essere “vittima” delle conseguenze mediatiche di un eventuale abbandono del campo.
    Né d’altronde, vista la normativa vigente è necessario l’impulso dell’Unione Sportiva Cremonese.
    Per tale ragione, poiché la responsabilità dell’accaduto è univocamente riconducibile ai sostenitori della FC Internazionale la conseguenza è che la stessa società subisca la sanzione dello zero a tre a tavolino o della penalizzazione pari ai punti conseguiti sul campo ossia n. 3.
    In via gradata, nella non creduta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto applicabile l’art. 10, sarà allora applicabile il successivo art. 26, che stabilisce: “Art. 26 Fatti violenti dei sostenitori”
  7. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
  8. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.
  9. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all’ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.
  10. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g).
    Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma
    1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.”
    Dalla lettera della suddetta norma, risultano congiuntamente applicabili le sanzioni dell’ammenda, della squalifica del campo per almeno due giornate e, in ogni caso, della chiusura della Curva Nord dello stadio San Siro per più turni di campionato.
    Infine, si chiede che la presente segnalazione sia trasmessa alla Procura della Repubblica di Milano per il prosieguo del monitoraggio della predetta procedura di prevenzione, al Questore di Milano ed alla società Stadio San Siro S.p.A. proprietaria dello stadio affinché intimi alla conduttrice, Internazionale Milano S.p.A., di adottare tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi di futuri fatti violenti.

Si chiede che la S.V. voglia chiedere l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 CGS o in subordine quelle previste dal successivo art. 26 e che, valutata la notorietà dello stesso e la risonanza planetaria dell’evento sportivo stesso, le sanzioni di cui si auspica l’accoglimento non siano allineate al minimo edittale.

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