L’Ente da noi rappresentato, in ossequio al proprio Statuto (art. 3.2), persegue la finalità
di tutelare e rappresentare i propri associati quali sportivi e tifosi, promuovendo i valori di lealtà e correttezza nello sport, nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento statale e sportivo.
In tale veste, la medesima ritiene doveroso segnalare alla Vs. cortese attenzione un grave
episodio di condotta antisportiva verificatosi in data 14.02.2026, in occasione dell’incontro del campionato di calcio di Serie A del 14.02.2026 tra la F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche solo “L’Inter”) e la F.C. Juventus S.p.A. (di seguito anche solo “la Juventus” o “la Juve”), tale da incidere pesantemente ed irreversibilmente sul risultato e la regolarità della gara.
Tralasciando l’ultroneo ed il vano, essendo il fatto di dominio pubblico mondiale, la
vittoria per 3 a 2 della prima sulla seconda (la quale – è d’uopo ribadirlo, quantunque notorio – è Società quotata in borsa, che, in conseguenza dell’errore di cui si dirà infra, pagherà caro, anche in termini economici, la sconfitta) è stata pesantemente ed irreversibilmente condizionata
da un gravissimo errore tecnico del Direttore di gara, a cui si è aggiunta una condotta simulatoria ad opera del calciatore della squadra di casa, Alessandro Bastoni, tale, ad ogni buon conto, da trarre il predetto in inganno.
Orbene, in conseguenza di siffatto episodio, l’Inter è risultata vincitrice della partita;
sennonché, l’andamento di quest’ultima è stato palesemente inficiato dall’espulsione dal terreno di gioco del giocatore della F.C. Juventus S.p.A. Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, asseritamente colpevole di avere cagionato un fallo sul difensore, interrompendone
la corsa e facendolo cadere rovinosamente al suolo.
Dalle immagini televisive, sicuramente in Vs. possesso e commentate in tutte le trasmissioni sportive, emerge chiaramente come il summenzionato giocatore numero 15 della squadra ospite, pur nell’inerzia della corsa, non entri minimamente in contatto con le gambe dell’avversario,
il quale, tuttavia, nell’alveo di una condotta del tutto antisportiva simulando un fallo, si lancia sul terreno di gioco, lamentando una collisione, in realtà, mai avvenuta, mimando il gesto arbitrale dell’ammonizione, tirandosi la maglietta. Tale comportamento antisportivo è stato
ulteriormente aggravato dal contegno successivamente tenuto dal calciatore interista, atteso che lo stesso Sig. Alessandro Bastoni, una volta preso atto del provvedimento punitivo assunto
dall’arbitro nei confronti dell’avversario, si è prontamente rialzato, esultando in maniera
sfrenata e dirigendosi verso il compagno di squadra Emmanuel Obafemi Akanji, per
abbracciarlo. Per etica e sportività, detto comportamento è da ritenersi inqualificabile e, pertanto, il Sig. Alessandro Bastoni deve essere sanzionato.
La decisione corretta, come ampiamente evidenziato da tutte le immagini televisive e
commentato da tutti gli organi di stampa, nazionali e internazionali, avrebbe dovuto essere l’ammonizione per simulazione a carico del Sig. Alessandro Bastoni, tra l’altro, giocatore della nazionale di calcio italiana dal quale si esige un contegno in campo ed extracampo più che esemplare.
Ora, la condotta sopra descritta integra una palese violazione di diverse norme del Codice di Giustizia Sportiva, e, segnatamente, le seguenti:
- art. 4 C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità): la simulazione volta a
ingannare l’arbitro e la successiva esultanza per la sventura di un avversario costituiscono la negazione dei principi fondamentali su cui si fonda l’ordinamento sportivo; - art. 39 C.G.S. (condotta gravemente antisportiva): il comportamento del Sig. Alessandro Bastoni non può essere derubricato a semplice infrazione di gioco. La simulazione, avendo prodotto come effetto diretto l’espulsione di un avversario e avendo quindi alterato irrimediabilmente la regolarità della competizione, assume i connotati della “condotta
gravemente antisportiva”. L’esultanza successiva agisce come circostanza aggravante,
dimostrando la piena volontarietà dell’atto e il totale disprezzo per i valori sportivi.
Sull’utilizzo della Prova Televisiva (ex art. 61 Codice della Giustizia Sportiva)
A fronte di quanto precede, poiché il Direttore di gara è stato palesemente indotto in
errore e non ha potuto giudicare e sanzionare il reale illecito commesso (la simulazione),
sussistono tutti i presupposti per l’intervento del Giudice Sportivo tramite l’acquisizione e la valutazione delle immagini televisive, con conseguente irrogazione della sanzione più afflittiva.
L’episodio in questione, infatti, per la sua gravità e visibilità mediatica mondiale, non
solo lede gli interessi della Società sportiva danneggiata, ma pregiudica la credibilità dell’intero campionato, la regolarità della competizione e l’immagine del calcio italiano, fungendo da esempio negativo per le migliaia di giovani che praticano questo sport.
Beninteso, per mero tuziorismo difensivo ed altrettanta reciproca obiettività,
quantunque sia ampiamente noto agli scriventi come la condotta de qua non possa ritenersi riconducibile alla casistica tassativa legittimante l’intervento della prova televisiva, è, in ogni caso, altrettanto presente la necessità di salvaguardare i principi di lealtà, correttezza e probità, che permeano (rectius, dovrebbero permeare) ogni manifestazione sportiva, in ossequio a quanto previsto, appunto, dall’art. 4 CGS.
Ebbene, in quest’ottica non si può sottacere come, in alcuni casi di analoga portata
verificatisi in passato, le Autorità Federali, per quanto di competenza, siano intervenute a tutela di siffatti principi, esercitando un (opportuno) potere discrezionale volto a tutelare la genuinità
di uno sport avente un impatto economico e sociale di rilevanza mondiale.
All’uopo, citando i casi più significativi, occorre ricordare la squalifica per simulazione,
nella stagione 2007/2008, del calciatore della Società Sportiva Calcio Napoli Marcelo Danubio Zalayeta, reo di avere indotto in errore l’arbitro durante la partita Napoli-Juventus, terminata
con il risultato di 3-1 per i partenopei.
Nell’occasione, infatti, l’attaccante uruguagio simulò un contatto con il portiere
avversario (il quale, al contrario, durante un’uscita per neutralizzare un lancio all’interno della propria area, colpì appieno il pallone), franando rovinosamente al suolo e procurandosi un
calcio di rigore, successivamente trasformato.
Nei giorni seguenti, il giocatore fu squalificato tramite la prova TV, proprio perché, malgrado la condotta da lui posta in essere non costituisse una fattispecie di pertinenza dell’art. 61 CGS, la S.V. Ill.ma la valutò, ugualmente, quale antisportiva e, in quanto tale, meritevole di
sanzione.
In altra circostanza, sempre nel corso di una gara di Coppa Italia tra Juventus ed Inter,
nella stagione 2022/2023, terminata con il punteggio di 1-1, “in via del tutto eccezionale”, il Presidente Dott. Gabriele Gravina concesse la grazia all’attaccante nerazzurro Romelu Menama Lukaku Bolingoli, precedentemente squalificato a seguito dell’espulsione rimediata nel finale di gara. Ciò in quanto, a Vs. dire, il giocatore era stato oggetto di insulti di natura razziale da parte della tifoseria avversaria.
A margine di quanto precede, è appena il caso di rilevare come anche le dichiarazioni
rese dall’allenatore dell’Inter, Sig. Christian Eugen Chivu, anziché limitarsi ad una mera presa d’atto dell’episodio, hanno (in maniera, invero, alquanto temeraria) tentato di legittimare la decisione arbitrale, stigmatizzando, al contrario, la condotta del calciatore espulso, palesando,
a propria volta, la totale inosservanza dei principi del calcio e, più in generale, dello sport.
Si chiede, pertanto, che la S.V. Ill.ma Voglia tenere conto di siffatto aspetto, sì da
valutare eventuali profili di antisportività ed assumere i comportamenti conseguenti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, gli scriventi, nella loro qualità ut
supra esplicitata, formulano formale
ISTANZA
affinché l’Ill.ma Procura Federale in indirizzo, valutati i fatti sopra esposti ed acquisite le relative immagini televisive, Voglia attivarsi senza ritardo, deferendo il calciatore Sig.
Alessandro Bastoni alla competente sezione del Tribunale Federale Nazionale, ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per la violazione degli artt. 4 e 39 del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, dell’applicazione della sanzione disciplinare prevista, da commisurarsi nella massima misura possibile, in ragione della gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti evidenziate.
All’esito di quanto precede, attesa la condotta ingannevole del citato atleta, si chiede
inoltre la revoca della squalifica infliggenda al calciatore Pierre Kaezeye Rommel Kalulu Kyatengwa, quale conseguenza del contestato provvedimento, frutto di un errore arbitrale
evidente e macroscopico.
Si chiede inoltre che al summenzionato Sig. Alessandro Bastoni sia impedito di partecipare a qualsivoglia manifestazione nazionale ed internazionale che veda coinvolta la rappresentativa Nazionale di calcio dell’Italia, in quanto le condotte da lui poste in essere risultano antitetiche ai principi del gioco del calcio e dello sport, latamente inteso.
Il tutto anche al fine di preservare la regolarità del campionato, la raccolta pubblicitaria, lo spettacolo televisivo e gli interessi multimiliardari, visto che questo spettacolo, senza la richiesta
sanzione, assomiglierebbe sempre di più ad un carrozzone autoreferenziale con apparenti figli e figliastri.
Quanto sopra con ogni più ampia riserva in ordine ad ulteriori azioni finalizzate alla
tutela degli iscritti della Fondazione da noi rappresentata, con precipuo riferimento alla richiesta
di nuova disputa della contestata gara di campionato ed al risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, patiti e patendi dall’Ente in conseguenza dell’irregolarità della manifestazione, in
conseguenza dell’errore arbitrale e della condotta antisportiva de quibus.
Ci si riserva altresì, di richiedere la ripetizione della gara in argomento, attesa, come già ampiamente supra specificato, la sussistenza di un errore tecnico evidente e, ictu oculi, riconoscibile, tale da inficiarne radicalmente la regolarità.

